Statuto del Linux User group Cremona


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione culturale "Linux Users Group Cremona", con abbreviazione ufficiale "LUGCR".
L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.
L´Associazione ha sede a Cremona, presso: Politecnico di Milano, Sede di Cremona, Via Sesto, 41, 26100 Cremona; il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell´ambito dello stesso comune.

Art. 2 - OGGETTO

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la più ampia diffusione dell'informatica e della telematica, con particolare attenzione alla informatica cosiddetta "Open", nel senso di aperta, e "Free", nel senso di libera, che favorisce un uso aperto e libero della produzione informatica ed intellettuale in genere.
Il raggiungimento degli scopi istituzionali prefissi dall'Associazione, può avvenire attraverso le seguenti attività:

  1. Riunioni culturali interne
  2. Corsi di formazione
  3. Convegni e manifestazioni, anche in appoggio ad altre associazioni o enti privati o pubblici
  4. Pubblicazione e distribuzione di materiale cartaceo e multimediale formativo ed informativo
  5. Pubblicazione e distribuzione di software libero

L´Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, nuovi ambiti di attività dell´Associazione.
L´Associazione svolge la propria attività mediante l´attività spontanea, libera e gratuita dei propri aderenti.
L´Associazione promuove e fa proprio al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna, e tutela i diritti inviolabili della persona.


Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con una delibera dell'Assemblea dei soci in riunione straordinaria secondo quanto previsto all´art.14.


Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Segretario
  5. il Responsabile Coordinatore Progetti

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti, ad istituire delle sedi periferiche staccate (chiamate Sezioni, il cui funzionamento e la cui rappresentatività all'interno della Associazione saranno regolate da un apposito regolamento) ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.


I SOCI

Art. 5 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per essere ammessi a diventare socio è necessario presentare una regolare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita ed indirizzo di posta elettronica. Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
L'adesione all'Associazione così stabilita si intende di durata annuale.
Ogni socio si impegna a confermare annualmente la propria adesione all'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il Socio decade dalla qualifica e di conseguenza cancellato dal libro dei Soci nei seguenti casi:

  1. per decesso
  2. per ritiro volontario della propria adesione, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo
  3. per la mancata conferma annuale dell'iscrizione
  4. per allontanamento da parte del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può decidere l'allontanamento del Socio e la cancellazione dal libro dei Soci per i seguenti motivi:

  1. comportamento contrastante con i principi dello Statuto dell'Associazione
  2. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
  3. comportamento deplorevole nei confronti dell'Associazione o degli altri soci o del Consiglio Direttivo

L'allontanamento del Socio è deciso dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l'interessato.
Contro il provvedimento di allontanamento il socio ha la facoltà di proporre ricorso entro trenta giorni, sul quale decide, previo contraddittorio e in via definitiva la prima assemblea dei soci.


Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

  1. partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione
  2. partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto
  3. assistere ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e di convocazione
  4. accedere alle cariche associative
  5. visionare gli atti e i registri dell´associazione

I Soci sono tenuti a:

  1. osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere regolarmente emanate dagli organi associativi
  2. mantenere un comportamento tale da non arrecare danno all'immagine dell'Associazione
  3. rispettare gli altri Soci
  4. collaborare, nell'ambito delle proprie possibilità, alla migliore realizzazione dei progetti approvati dalla Associazione

PARTE III - L'ASSEMBLEA

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Hanno diritto a parteciparvi e hanno diritto di voto tutti i Soci dell'Associazione.
Ogni socio che non possa o non intenda partecipare all'assemblea può delegare un altro socio. La delega va effettuata con dichiarazione scritta e firmata del socio delegante e presentata dal socio delegato durante l'assemblea, oppure con ogni altro metodo indicato dal regolamento. Ogni socio può avere una sola delega e pertanto ha diritto ad un massimo di due voti. In caso di deleghe contrastanti la delega si considera nulla.


Art. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria viene convocata con cadenza semestrale dal Presidente il quale può delegare il Segretario a presiederla in caso di suo impedimento.

L'Assemblea Ordinaria:

  1. indirizza tutte le attività dell'Associazione
  2. elegge, con votazioni separate, gli organismi sociali alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi; le modalità di votazione saranno indicate da apposito regolamento
  3. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale
  4. approva eventuali regolamenti interni
  5. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale

Art. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno il 10% dei soci.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'Assemblea viene fatta a tutti i Soci regolarmente iscritti, mediante l´affissione dell´avviso di convocazione nella sede sociale e tramite l´invio di e-mail all'indirizzo comunicato dal socio.
L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa con il relativo ordine del giorno.


Art. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei socie e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti salvo le eccezioni di cui alla sezione "Eccezioni alle delibere". Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 ora.

Art. 12 - DELIBERE ASSEMBLEARI

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) sull'insieme dei Soci presenti o rappresentati per delega.
Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per voto segreto, per appello nominale o per voto scritto palese. Il metodo di voto sarà deciso dalla maggioranza dell'Assemblea.
Le decisioni assembleari sono messe a verbale a cura del segretario. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea sono firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente, sono conservati agli atti e accessibili per la consultazione di tutti i Soci


Art. 13 - ECCEZIONI ALLE DELIBERE

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto , proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile che siano presenti o rappresentati per delega almeno il tre quarti dei dei soci ed il voto favorevole del 50% dei partecipanti presenti o rappresentati per delega.
La delibera riguardante lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, deve essere assunta alla presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci


IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri. Fanno parte del Consiglio il Presidente, il Segretario e il Responsabile Coordinatore Progetti. I consiglieri, il Presidente, il Segretario e il Responsabile Coordinatore Progetti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica un anno. Tutte le cariche sono rieleggibili. Solo i Soci possono far parte del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito per cooptazione. Il nominativo del Consigliere dovrà essere approvato alla prima assemblea; tuttavia il numero dei membri cooptati non potrà superare la quota di 1/3.


Art. 15 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.


Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del consiglio direttivo sono:

  1. eseguire le delibere dell'assemblea
  2. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
  3. provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale
  4. discutere eventuali variazioni dello statuto e del regolamento, richiesti in sede di Assemblea dei Soci
  5. deliberare circa l'ammissione dei Soci
  6. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
  7. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano specificatamente di competenza dell'Assemblea dei Soci
  8. distribuire fra i suoi componenti altri incarichi per rispondere alle esigenze legate all'attività dell'Associazione
  9. stipulare tutti gli atti formali e i contratti inerenti le attività sociali
  10. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
  11. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

Art. 17 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente, normalmente con cadenza bimestrale e comunque ogni volta che lo ritenga necessario, tramite ed esclusivamente via e-mail all'indirizzo comunicato ufficialmente alla Associazione da ogni componente del Consiglio, almeno sette giorni prima della data di convocazione.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggiornaza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, tutti i Soci.


Art. 18 - PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Ogni componente del Consiglio Direttivo può presentare in qualsiasi momento le proprie dimissioni che saranno ratificate nella successiva seduta del Consiglio. Il consigliere dimissionario o deceduto verrà sostituito da un altro socio designato dal Presidente come consigliere.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglio, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuovi elezioni entro trenta giorni.


GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha i seguenti compiti:

  1. rappresentare in ogni sede l'Associazione
  2. guidare l'attività dell'Associazione e garantire il rispetto delle procedure nelle sue varie fasi operative
  3. convocare e presiedere ogni riunione del Consiglio Direttivo
  4. convocare e presiedere ogni riunione dell'Assemblea dei Soci

Il Presidente e' eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica un anno ed è rieleggibile. Solo un socio può essere eletto Presidente.


Art. 20 - IL SEGRETARIO

Il Segretario ha i seguenti compiti:

  1. garantire il rispetto delle procedure nelle sue varie fasi operative
  2. presenziare e verbalizzare le assemblee del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci
  3. curare l'aspetto amministrativo dell'Associazione e fungere da tesoriere se necessario
  4. rappresentare la persona e i compiti del Presidente in sua assenza, se espressamente delegato dallo stesso Presidente

Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica un anno ed è rieleggibile. Solo un socio può essere eletto Segretario.


Art. 21 - IL RESPONSABILE COORDINATORE PROGETTI

Il Responsabile Coordinatore Progetti ha i seguenti compiti:

  1. valutare in prima istanza i progetti presentati dai soci e, se li ritiene attuabili presentarli al Consiglio Direttivo
  2. organizzare i gruppi di lavoro che svilupperanno i progetti
  3. coordinare i gruppi di lavoro
  4. nominare, fra i Soci, eventuali collaboratori

Il Responsabile Coordinatore Progetti è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica un anno ed è rieleggibile. Solo un socio può essere eletto Responsabile Coordinatore Progetti.